L’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), modifica gli articoli 32, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, TU), aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni.
Pertanto, in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi quattrodici anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre.
In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.
La legge di Bilancio 2026 modifica esclusivamente le disposizioni normative relative ai genitori lavoratori dipendenti.
Ne consegue che per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi dodici anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e a dodici anni dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o di affidamento preadottivo; per i genitori autonomi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento/collocamento.